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São Paulo, 25 Abril 2024 - 17:08 PATRONATO ENAS BRASIL    Roma, 25 Aprile 2024 - 20:08
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L'ENAS assiste gratuitamente tutti i lavoratori ed i pensionati per il conseguimento delle prestazioni spettanti dagli Istituti previdenziali ed assistenziali.


  • LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
  • LA PENSIONE DI INABILITA'
  • ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
  • LA PENSIONE DI VECCHIAIA
  • LA PENSIONE AI SUPERSTITI
  • IL TRATTAMENTO MINIMO
  • LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
  • ASSEGNO SOCIALE
  • LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
  • LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI
  • GUIDA AL BONUS: INCENTIVO AL POSTICIPO DELLA PENSIONE
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    LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

    Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. È necessario però aver maturato i seguenti requisiti:

    35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti; 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).

    Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva. In tal caso servono:
    almeno 38 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
    almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.

    Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti. Per avere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro. Gli autonomi possono invece continuare la loro attività, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi di categoria.
    La recente legge di riforma del sistema previdenziale ha introdotto l’incentivo al posticipo della pensione, un particolare beneficio per i lavoratori del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare. Coloro che scelgono di rimanere al lavoro possono rinunciare all’accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale.

    I Requisiti

    Lavoratori dipendenti Operai e precoci Lavoratori autonomi anno requisito
    57 di età e 35 anni di contributi 2004
    2006 56 e 35
    57 e 35 58 di età e in 35 anni di contributi
    Lavoratori dipendenti, operai e precoci Lavoratori autonomi
    2004
    2006
    2008
    38
    39
    40
    40 anni di contributi

    Quando Si Ottiene

    Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere la "finestra d'uscita" che fissa la decorrenza della pensione.Per i lavoratori dipendenti "le finestre" sono indicate nella tabella che segue:

    Se i requisiti sono raggiunti entro il la prima finestra utile è quella del
    1° trimestre dell'anno 1° luglio dello stesso anno
    2° trimestre dell'anno 1° ottobre dello stesso anno
    3° trimestre dell'anno 1° gennaio dell'anno successivo
    4° trimestre dell'anno 1° aprile dell'anno successivo

    Mentre per i lavoratori autonomi "le finestre" utili sono:

    Se i requisiti sono raggiunti entro il la prima finestra utile è quella del
    1° trimestre dell'anno 1° ottobre dello stesso anno
    2° trimestre dell'anno 1° gennaio dell'anno successivo
    3° trimestre dell'anno 1° aprile dell'anno successivo
    4° trimestre dell'anno 1° luglio dell'anno successivo

    La pensione decorre dalla apertura della finestra, purchè la domanda sia stata presentata prima di quella data.In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    La Domanda

    La domanda di pensione di anzianità (Mod. V01) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, che per legge offrono assistenza gratuita, oppure inviata per posta.
    Il modulo è disponibile presso le sedi Inps e sul sito Internet dell’ Istituto www.inps.it, nella sezione “moduli”.
    É necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

    l'autocertificazione, in sostituzione del certificato anagrafico di stato di famiglia; la dichiarazione di responsabilità attestante la data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
    il modello per il diritto alle detrazioni d'imposta;
    i modelli reddituali per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari; i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro, per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il modello O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività si riferisce a lavoro subordinato;
    le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari;

    Il Pagamento

    La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:
    in contanti allo sportello;
    con accredito su conto corrente postale (compilazione mod. ACCR.02) o bancario (compilazione mod. ACR.01); con accredito sul libretto di risparmio nominativo; con assegno circolare che viene spedito a casa.


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    LA PENSIONE DI INABILITA'

    Che Cos'è

    E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

    I Requisiti

    Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni: un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

    Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

    La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
    Nel calcolare l'importo, alle settimane di contribuzione maturate, viene aggiunto un bonus che copre il periodo mancante dalla decorrenza della pensione fino al raggiungimento di 55 di età anni per le donne e di 60 per gli uomini. Il bonus, tuttavia, non deve far superare complessivamente i 40 anni di anzianità contributiva.
    Per coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano un'anzianità inferiore ai 18 anni, il bonus è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.

    La Domanda

    La domanda di pensione di inabilità (su mod. INAB1) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INAB1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli". È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

    stato di famiglia (autocertificazione);
    data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
    diritto alle detrazioni d'imposta;

    situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari. Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
    la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo; i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il modello O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività è stata di lavoro subordinato;
    le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.


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    ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

    Che Cos'è

    E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

    I Requisiti

    Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni: l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore; un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione; l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.

    L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo. L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

    Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

    La Domanda

    La domanda di assegno di invalidità (su mod. INV1) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il modulo INV1 è disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli". È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda: stato di famiglia (autocertificazione); diritto alle detrazioni d'imposta; situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari; situazione reddituale per incumulabilità con altri redditi da lavoro; dichiarazione di responsabilità per incumulabilità della prestazione con la rendita Inail.

    Inoltre, alla domanda devono essere allegati: la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo; i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il modello O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività è stata di lavoro subordinato; le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.


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    LA PENSIONE DI VECCHIAIA

    Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:

    • età
    • contribuzione minima
    • cessazione del rapporto di lavoro

    Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività. Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo.

    Sistema Di Calcolo Contributivo

    Con il sistema di calcolo, attualmente in vigore, legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.

    Eta'

    variabile da 57 a 65 anni, sia per gli uomini che per le donne. Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.

    Contributi

    Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione legati ad una effettiva attività lavorativa.

    Sistema Di Calcolo Retributivo

    È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). E' ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

    Eta'

    Si va in pensione a:
    65 anni per gli uomini
    60 per le donne
    Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.

    Contributi

    Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).

    Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre 1992: avevano già tale anzianità avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) erano stati autorizzati ai versamenti volontari.

    Sistema Misto

    Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: l'importo della pensione viene calcolato sulla base sia del sistema contributivo sia di quello retributivo.

    La Domanda

    La domanda di pensione di vecchiaia può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati, oppure inviati per posta. È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda: stato di famiglia (autocertificazione); data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata; diritto alle detrazioni d'imposta; situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;

    Inoltre, alla domanda devono essere allegati:

    i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il modello O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività è stata di lavoro subordinato; le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.


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    La Pensione Al Superstiti

    Che Cos'è

    È la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. Questa pensione può essere: di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata indiretta: se la persona, al momento del decesso, svolgeva attività lavorativa

    La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato, in qualsiasi epoca, almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

    A Chi Spetta

    al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato; ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico; ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).

    In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti ne hanno diritto anche i genitori e, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili.

    Quanto Spetta

    60% al coniuge;
    20% a ciascun figlio se c'è anche il coniuge;
    40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
    15% a ciascun genitore, fratello e sorella.

    In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore. Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%. Dal 1° gennaio 1996, l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L'assegno viene ridotto del 25%, del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario. Questa regola non vale se sono contitolari i figli minori, studenti o inabili.

    La Domanda

    La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo (SO1), reperibile presso un qualunque ufficio Inps oppure sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli". Al modulo di domanda vanno allegati: un atto notorio (dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito e che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio), i certificati anagrafici indicati nel modulo o le dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso gli uffici dell'Inps e, qualora il defunto fosse già pensionato, il suo libretto di pensione. Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato, insieme agli altri documenti, presso un qualunque ufficio Inps o presso un Patronato. La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.


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    Il Trattamento Minimo

    Che Cos'è

    E' l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

    L'Importo

    L'importo mensile, che per il 2005 è pari a € 420,02, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge.

    Limiti Di Reddito

    Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo non si devono superare determinati limiti di reddito personali e coniugali, il cui importo varia di anno in anno.

    Il limite di reddito personale per il 2005 è pari a € 5.460,25. Se invece il reddito va da € 5.460,25 a € 10.920,52 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 10.920,52

    Il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, sempre per il 2005, è pari a € 16.380,78; se invece il reddito va da € 16.380,79 a € 21.841,03 si ha diritto all'integrazione ridotta; non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 21.841,03.

    Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite indicato, ma il reddito cumulato lo supera.

    Maggiorazione Fino A 516,46 Euro (Aumento Al Milione)

    A decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale - in favore di persone disagiate - per garantire un importo di pensione fino a € 516,46 al mese per tredici mensilità.

    La maggiorazione, elevata per l'anno 2005 a € 543,79 spetta:

    ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
    ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
    ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici etc.);
    ai titolari di pensione sociale;
    ai titolari di assegno sociale;
    ai titolari di prestazioni assistenziali (invalidi civili, sordomuti e ciechi civili).

    Per ottenere questo incremento, i titolari di pensione devono avere un'età di almeno 70 anni che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno di età ogni cinque anni di contribuzione. Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a due anni e mezzo. La maggiorazione viene concessa se il pensionato non supera certi limiti di reddito. Per l'anno 2005, chi non è coniugato deve avere i redditi personali inferiori a € 7.069,27 annui. Se il pensionato è coniugato, i redditi personali vanno cumulati con quelli del coniuge. L'importo complessivo per il 2005 deve essere comunque inferiore a € 11.943,88 annui.


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    LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

    Che Cos'è

    E' una pensione che va ad aggiungersi alla pensione principale. Si può ottenere quando i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per avere una pensione autonoma.

    A Chi Spett

    A coloro che hanno:
    già una pensione liquidata da un altro Fondo assicurativo obbligatorio per i lavoratori dipendenti (Inpdap, Fondo elettrici, telefonici, ecc..) altri contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o invalidità; compiuto l'età pensionabile INPS (65 anni se uomo e 60 se donna) cessato ogni rapporto di lavoro dipendente.

    Per esempio:
    Un lavoratore può aver versato contributi per 4 anni all'Inps e successivamente per 37 anni allo Stato: può ricongiungere i periodi di lavoro trasferendo i contributi dell'Inps allo Stato per ottenere un'unica pensione comprensiva di tutti i versamenti, oppure può lasciare i contributi all'Inps e chiedere la pensione supplementare. La seconda soluzione è possibile solo quando l'interessato ha già ottenuto la pensione a carico di altra forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti (Stato, Enti locali, Fondo elettrici, telefonici ecc.).

    La pensione supplementare spetta indipendentemente dal numero di contributi versati. E' calcolata come una normale pensione Inps, ma non può beneficiare di alcuna integrazione al minimo. Spetta anche ai familiari superstiti.

    La pensione supplementare spetta anche agli iscritti alla gestione separata, nel caso in cui non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%. Il trattamento è liquidato, dopo il compimento dei 57 anni di età, a coloro che, oltre a vantare una posizione assicurativa nella gestione separata, siano titolari di una pensione a carico:

    dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, o delle forme esclusive e sostitutive di essa; delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

    La Domanda

    La domanda di pensione supplementare deve essere redatta sugli appositi moduli (VO1, IO1, SO1) e presentata a qualunque ufficio Inps o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Può essere inviata per posta, preferibilmente con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini della decorrenza della pensione, si fa riferimento alla data del timbro postale. Alla domanda deve essere allegata la prevista autocertificazione dei dati personali, in sostituzione dei documenti anagrafici, e la documentazione indicata sul modulo.


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    ASSEGNO SOCIALE

    Che Cos'è

    È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano: 65 anni di età ;
    la residenza in Italia;
    un reddito pari a zero o di modesto importo.

    I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge. Per il 2005 tali limiti sono pari a € 4.874,61 annui se il pensionato è solo, € 9.749,22 annui se è coniugato.

    Sono equiparati ai cittadini italiani:
    gli abitanti della Repubblica di San Marino;
    i rifugiati politici;
    i cittadini di uno Stato dell'Unione europea;
    i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

    L'Importo

    L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2005 è pari a € 374,97.
    L'assegno non è esportabile e pertanto si perde se l'interessato si trasferisce all'estero. L'assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti. Coloro che percepiscono l'assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo e maggiorazioni sociali)

    La Domanda

    Può essere presentata a qualunque sede dell’Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato che assistono gratuitamente i lavoratori ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere redatta su un apposito modulo (AS1) in carta semplice disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell’Istituto, nella sezione "moduli". Alla domanda devono essere allegate: autocertificazione dei dati personali; dichiarazione della situazione reddituale; dichiarazione di responsabilità riguardo eventuale ricovero presso istituti a carico dello Stato o di enti pubblici.


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    La Pensione Agli Invalidi Civili

    CHE COS'È

    E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

    Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell'invalidità è stato assegnato alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). Fino al 31 dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle Prefetture.

    In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.

    Coloro che percepiscono la pensione d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo)

    I LIMITI DI REDDITO PER INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI
    Tipo di prestazioneLimite di reddito personale annuoImporto mensile
    invalidi civili Assegno di assistenza € 4.017,26 € 233,87
    Indennità di frequenza minori € 4.017,26 € 233,87
    Pensione di inabilità € 13.739,69 € 233,87
    Indennità di accompagnamento senza limite € 443,83
    sordomuti Pensione € 13.739,69 € 233,87
    Indennità di comunicazione senza limite € 223,38
    ciechi civili Pensione ciechi assoluti (*) € 13.739,69 € 252,91
    Pensione ciechi parziali:assegno decimisti € 6.605,64 € 173,54
    Indennità ventesimisti senza limite € 161,30
    Indennità di accompagnamento senza limite € 669,21
    * Se il non vedente è ricoverato, la pensione è di € 233,87

    La Domanda

    La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) e deve essere presentata alla ASL competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.

    Il Pagamento

    Nel caso in cui venga riconosciuta la pensione, si deve compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di pagamento. L’Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in modo analogo a quello adottato per le pensioni. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.


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    LEGGE DELEGA SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

    Il 28 luglio 2004 è stata approvata la legge delega sulla riforma delle pensioni. Si entra ora nella fase attuativa. La maggior parte delle novità introdotte dalla riforma saranno operative dal 2008, mentre il primo provvedimento previsto entro il corrente anno sarà quello relativo all'incentivo per il posticipo della pensione. Le novità:

    Pensione di anzianità

    Fino al 2007 resteranno in vigore le norme attuali. Pertanto, i lavoratori che matureranno entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e contribuzione attualmente richiesti, potranno accedere alla pensione secondo le quattro finestre previste, senza che abbia alcun rilievo la nuova disciplina.

    Dal 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 35 anni di contributi e 60 anni di età; i lavoratori autonomi con 35 di contributi e 61 di età. Per tutti è prevista la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi a prescindere dall'età. Dal 2010 i requisiti diventeranno 35 + 61 per i lavoratori dipendenti e 35 + 62 per quelli autonomi (oppure 40 anni di contributi). Dal 2014, oltre ai 35 anni di contributi, serviranno 62 anni di età per i dipendenti e 63 per gli autonomi (oppure 40 anni di contributi).

    Le donne avranno la possibilità di andare in pensione, anche dopo il 2008, con i requisiti previsti dalla normativa attualmente in vigore (35 + 57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo. Dal 2008 le finestre di uscita saranno ridotte da quattro a due (1° gennaio e 1° luglio).

    Pensione di vecchiaia

    Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo non cambia nulla Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni).

    Incentivo per il posticipo

    Fino al 2007 i dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità previsti dalla normativa attualmente in vigore, potranno rinviare il pensionamento usufruendo di un bonus esentasse pari al 32,7% della retribuzione lorda. Questa parte della riforma entra in vigore da subito.


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    GUIDA AL BONUS: INCENTIVO AL POSTICIPO DELLA PENSIONE

    Che Cos'è Il Bonus

    La legge di riforma del sistema previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto alla pensione di anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.

    Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all'accredito dei contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori (l'incremento sale al 33,7% sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 38.641 euro).

    Quali Requisiti Per Otternelo

    Il bonus è diretto a chi ha maturato o raggiungerà i requisiti per la pensione di anzianità, che nel 2005 sono di 35 anni di contributi e almeno 57 anni d'età(oppure 38 anni di contribuzione indipendentemente dall'età).

    Nel 2006 e nel 2007, per la pensione sono sempre necessari 35 anni di contributi e almeno 57 anni di età. In alternativa, si può andare in pensione con 39 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.

    Da Ricordare

    Lavoratori precoci
    Nel 2005, l'età richiesta è di 56 anni per gli operai e i cosiddetti "precoci", coloro cioè che possono vantare almeno un anno di contribuzione derivante da attività lavorativa prima del compimento del 19° anno di età. In alternativa, questi lavoratori possono ottenere la pensione di anzianità con 38 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.

    Gestioni particolari
    Il diritto al bonus, per i lavoratori che fanno parte di particolari gestioni (ad esempio: iscritti al fondo volo) per i quali il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge con requisiti ridotti, scatta solo nel momento in cui si raggiungono i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori.

    Lavoratori con contribuzione mista
    I lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità cumulando contributi da lavoro autonomo, possono chiedere il bonus con 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall'età (ossia con i requisiti richiesti per lavoratori autonomi).

    Lavoro all'estero
    Il diritto al bonus si può raggiungere totalizzando i contributi italiani con quelli maturati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia (per esempio: 10 anni di lavoro svolto in Italia + 25 anni di lavoro svolto in Argentina danno diritto al bonus).

    Non Hanno Diritto Al Bonus

    I lavoratori dipendenti di:
    Stato (comprese le scuole e le istituzioni educative);
    Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
    Province, Regioni, Comuni, comunità montane;
    Università;
    Istituti autonomi case popolari;

    Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
    Enti pubblici non economici;
    Asl, Aran e Agenzie fiscali;
    Autorità indipendenti (Consob, Isvap, Autorità del garante della concorrenza e del mercato ecc.);
    Banca d'Italia e Ufficio italiano cambi.

    Il bonus non spetta ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (per esempio: Inpdap, Ipost).

    Come Fare Per Otternelo

    Chi decide di usufruire del bonus si può recare alla più vicina sede INPS, dove può ritirare e compilare il modulo per la richiesta. Successivamente l'Inps invierà a casa del lavoratore l'estratto contributivo, la certificazione del diritto alla pensione ed il calcolo indicativo della pensione stessa.

    La Pensione Dopo Il Bonus

    L'importo della pensione che spetterà dopo aver usufruito del bonus sarà "cristallizzato" cioè calcolato al momento della decorrenza dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.

    Dal mese di gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a lavorare senza andare in pensione. I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi, daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.

    Esempi Informativi

    Vengono forniti alcuni esempi sugli aumenti dello stipendio dovuti all'applicazione del bonus. Si tratta di esempi e somme orientative, calcolate su una cifra mensile che potrebbe variare, tra l'altro, laddove si considerasse l'importo annuo comprensivo della tredicesima / quattordicesima mensilità.

    Retribuzione mensile netta Totale in busta paga (con il bonus) Importo bonus Incremento retribuzione
    1.000 1.425 425 42.50%
    € 1.500 € 2.200 € 700 46.67%
    2.000 2.990 990 49.50%
    € 2.500 € 3.790 € 1.290 51.60%
    3.000 4.608 1.608 53.60%
    € 3.500 € 5.418 € 1.918 54.80%
    4.000 6.235 2.235 55.87%
    € 4.500 € 7.075 € 2.57 57.22%
    € 5.000 € 7.919 € 2.919 58.38%

    Altre Informazioni

    Per tutte le informazioni sul bonus si potrà chiamare il numero gratuito 803.164 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20, il sabato dalle ore 8 alle ore 14. L'Inps, inoltre, provvederà ad inviare a tutti i potenziali interessati al bonus delle lettere informative personalizzate (fac-simile della lettera).


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